CIG: prime istruzioni per i trattamenti previsti dalla L. n.178/2020

Arrivano dall'Inps, con messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) previsti dalla legge di Bilancio 2021.

La legge n. 178/2020 ha infatti introdotto un ulteriore periodo, pari a 12 settimane, per tutte le integrazioni salariali, che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. Più specificatamente, - ricorda l'Inps - la norma prevede che i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD, invece, collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021. Per il settore agricolo prevista la concessione del trattamento per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tale periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”. L'Istituto ricorda poi le condizioni e i requisiti soggettivi dei lavoratori per avere accesso alle tutele di cui alla L. n. 178/2020 e che, diversamente da quanto precedentemente stabilito dai D.L. n. 104/2020 e 126/2020, la legge di bilancio non ha previsto l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le 12 settimane previste, del versamento di un contributo addizionale. Nel messaggio, inoltre, le modalità di trasmissione per le domande e la comunicazione che sono disponibili i servizi telematici per la presentazione delle istanze. In particolare, per richiedere l’ulteriore periodo di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”. Le domande di CISOA, invece, devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”. Con riferimento alla cassa integrazione in deroga, invece, l'Inps ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutti gli altri, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS”. Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza, l'Istituto conferma la disciplina ordinaria (articolo 1, comma 301, della legge n. 178/2020), secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIG (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di CISOA. In sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 178/2020 dunque, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/13779-cig-prime-istruzioni-per-i-trattamenti-previsti-dalla-l-n-178-2020  

 

Documentazione disponibile:
Download this file (CIG l. 178-2020.pdf)CIG l. 178-2020.pdf[ ]55 kB

Ultimi annunci