Indennità di trasferta
QUESITO
Abbiamo un’azienda che effettua attività di commercio di gas nella quale sono assunti degli autisti per il trasporto di carburante, attività di consegna effettuata al di fuori del comune sede della Società.
L’art. 185 del CCNL Terziario prevede il riconoscimento di un’indennità di trasferta forfettariamente determinata nel 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 212 per le assenze da 9 a 11 ore.
Ai fini del calcolo dell’assenza utile per il riconoscimento dell’indennità di trasferta forfettaria, come dobbiamo calcolare il tempo di assenza visto che fanno 2/3 uscite nell’arco della giornata e rientrano in azienda per circa 15 minuti per effettuare rifornimento e recarsi presso altri clienti? Dobbiamo sommare tutti i tempi in cui sono fuori dall’azienda? Bisogna contare anche il periodo in cui l’autocisterna rientra in azienda per il nuovo rifornimento? O fa fede il cronotachigrafo?
Si precisa che per consegne di carburante nelle zone limitrofe al comune sede di lavoro gli autisti tornano in azienda dove effettuano una pausa di un’ora. Per consegne in zone più lontane non tornano in sede per il rifornimento ma si riforniscono presso altro distributore facente parte del gruppo e fanno una breve pausa per il consumo del pasto. Agli autisti è riconosciuto un buono pasto del valore di € 8 per ogni giorno lavorato.
Si chiede infine se, per i giorni in cui detta indennità forfettaria sia dovuta, si può fruire dei limiti di esenzione fiscali dettati dall’art.51 TUIR (€ 46,48) senza erogare il buono pasto?
RISPOSTA AL QUESITO
Fonti:
- Art. 185 CCNL Commercio Confcommercio
- Art. 22 CCNL Autorimesse e noleggio automezzi
- Art. 51 TUIR
Risposta:
L'art. 185 del CCNL Commercio – Confcommercio prevede per gli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni comandati a prestare servizio extraurbano, un’indennità forfettaria determinata come segue:
- 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per assenze da 9 a 11 ore.
- 80% per assenze superiori a 11 e fino a 16 ore.
- 120% per assenze superiori alle 16 ore e fino alle 24 ore.
Il contratto, tuttavia, non disciplina espressamente come computare le assenze frazionate nel corso della giornata.
A titolo di riferimento comparativo, altri contratti collettivi del settore della mobilità e del trasporto (es. art. 22 CCNL Autorimesse e noleggio automezzi CNEL IC35) prevedono però la somma delle durate dei singoli servizi extraurbani, anche intermittenti, ai fini del raggiungimento della soglia per il diritto alla trasferta.
Ne consegue che, in assenza di una disciplina specifica nel CCNL applicato, una pausa di soli 15 minuti per il rifornimento non appare idonea a interrompere il computo del tempo di assenza, trattandosi di una sosta meramente tecnica e non di una vera interruzione del servizio. Pertanto, il tempo trascorso in azienda per il rifornimento potrebbe non essere detratto dal calcolo complessivo dell’assenza.
In merito al cronotachigrafo, questo non determina il diritto all'indennità, esso rappresenta semplicemente uno degli strumenti di prova dell'attività svolta. Quindi, costituisce un elemento probatorio ma non un parametro giuridico previsto dal CCNL.
In breve quindi, quando il rientro è esclusivamente necessario per rifornire l'autocisterna, si può sostenere che l'intera missione sia un'unica trasferta, senza interrompere il computo del tempo di assenza.
Per quanto riguarda le due diverse situazioni descritte:
- Consegne in zone limitrofe con rientro in azienda e pausa di un’ora: la pausa di un’ora in sede potrebbe configurarsi come un’interruzione significativa del servizio, analogamente a quanto previsto da altri CCNL del settore che escludono la sommatoria dei periodi in caso di sosta di un’ora per il consumo del pasto.
- Consegne in zone più lontane senza rientro in sede: in questo caso, il tempo di assenza decorre continuativamente dall’uscita al rientro in azienda, con la breve pausa per il pasto che non interrompe il computo. La trasferta continua senza soluzione di continuità.
In questo caso quindi l'intera permanenza fuori dal comune va normalmente considerata nel calcolo dell'assenza.
In merito al trattamento fiscale, l’art. 51 del TUIR prevede per le trasferte fuori dal territorio comunale i seguenti limiti di esenzione:
- L’indennità forfettaria è esente fino a € 46,48 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, per le trasferte in Italia.
- L’indennità forfettaria è esente fino a € 77,47 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, per le trasferte all’estero.
Tuttavia, occorre tenere presente anche il sistema misto:
- qualora vengano rimborsate anche le spese di vitto o alloggio l’indennità in questo caso concorre a formare il reddito per la parte eccedente € 30,99 al giorno;
- qualora vengano rimborsate sia le spese di alloggio che di vitto l’indennità in questo caso concorre a formare il reddito per la parte eccedente € 15,49.
Con riferimento al quesito nulla vieta che il datore di lavoro preveda che, nei giorni in cui venga riconosciuta la trasferta forfettaria, non venga attribuito anche il buono pasto.
Se l’azienda sospende il buono pasto nei giorni in cui è corrisposta l’indennità di trasferta si ritiene possibile fruire del limite di esenzione pieno di € 46,48.
Il presente parere, come tutti gli altri nostri interventi, anche se frutto di approfondite analisi, non costituisce altro che un contributo alla conoscenza e/o al confronto sulla problematica.