CREDITO INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE
Il D.Lgs. 87/2024 interviene sul D.Lgs. 74/2000, che regola i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed inoltre interviene anche sul D.Lgs. 471/1997 che stabilisce le caratteristiche dei crediti inesistenti.
Attualmente la definizione delle due tipologie di crediti, è la seguente:
CREDITO NON SPETTANTE |
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CREDITO INESISTENTE |
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L’assenza dei requisiti ai fini dell’individuazione del credito inesistente ha origine fraudolenta, attuata con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Il vizio di inesistenza è contestabile da parte degli uffici, ogniqualvolta i controlli di liquidazione ed i controlli formali, non consentano di far emergere vizi maggiori.
Il D.Lgs. 87/2024 citato in premessa, viene comunemente definito “Decreto Sanzioni”, in quanto stabilisce nuove sanzioni per i reati tributari di cui sopra e più precisamente:
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ante Decreto Sanzioni |
post Decreto Sanzioni |
CREDITO NON SPETTANTE |
30% del credito utilizzato |
25% del credito utilizzato |
CREDITO INESISTENTE |
dal 100% al 200% del credito utilizzato |
70% del credito utilizzato |