CREDITO INESISTENTE E CREDITO NON SPETTANTE

Il D.Lgs. 87/2024 interviene sul D.Lgs. 74/2000, che regola i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed inoltre interviene anche sul D.Lgs. 471/1997 che stabilisce le caratteristiche dei crediti inesistenti.

Attualmente la definizione delle due tipologie di crediti, è la seguente:

CREDITO NON SPETTANTE

  • fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva, per il difetto di specifici elementi;

  • utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle Leggi vigenti

  • l’eccedenza utilizzata tra il credito previsto ed il credito fruito

CREDITO INESISTENTE

  • assenza, in tutto o in parte, dei requisiti oggetti e soggettivi indicati nella normativa di riferimento

L’assenza dei requisiti ai fini dell’individuazione del credito inesistente ha origine fraudolenta, attuata con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Il vizio di inesistenza è contestabile da parte degli uffici, ogniqualvolta i controlli di liquidazione ed i controlli formali, non consentano di far emergere vizi maggiori.

Il D.Lgs. 87/2024 citato in premessa, viene comunemente definito “Decreto Sanzioni”, in quanto stabilisce nuove sanzioni per i reati tributari di cui sopra e più precisamente:

 

ante Decreto Sanzioni

post Decreto Sanzioni

CREDITO NON SPETTANTE

30% del credito utilizzato

25% del credito utilizzato

CREDITO INESISTENTE

dal 100% al 200% del credito utilizzato

70% del credito utilizzato

 

 

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