DURC
Recentemente il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello n. 3 del 13/10/2025, ha offerto chiarimenti interpretativi sulla nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015.
Il Ministero precisa che il decreto disciplina il procedimento di adozione del DURC, elencando le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva dev'essere comunque attestata e contempla, ma, in particolare, il comma 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad €.150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
Il D.M. quantifica lo scostamento non grave, tenendo conto anche di eventuali accessori di legge, quindi prevede che in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da un'omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale.
Tuttavia il Ministero, appare di pare controverso, precisando che le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, si presuppongono, infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi.
La norma, individuando espressamente in €. 150, l’importo, comprensivo di contributi ed accessori di legge, che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti, ha determinato che su tale importo sia stata calibrata la procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni ed interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di €. 150, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.